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Juve, illeciti gravi e prolungati. I giudici: In atto un sistema consapevolmente fraudolento

“Il fatto nuovo che prima non era noto e’ proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalita’ sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo – come e’ stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale – e’ l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata”. E’ un passo delle motivazioni della sentenza del processo plusvalenze a carico della Juventus con cui la Corte di appello federale della Figc spiega di aver ammesso la richiesta della Procura di revocazione, dopo il proscioglimento in primo graado nello scorso aprile. “Un quadro fattuale – quello appena citato – dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus spa e che hanno tutti una “natura essenzialmente confessoria”, sottolinea la Caf.

I documenti della Procura di Torino non coinvolgono altri club
 “Nella documentazione acquisita dalla Procura federale, diversamente da quanto accaduto per la FC Juventus S.p.A., non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l’accusa nei confronti delle societa’ UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936. E tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata (come sostenuto nel deferimento) una sistematica alterazione di piu’ bilanci”. Cosi’ jnella motivazione della sentenza la Procura della Figc spiega il perche’ sia stata sanzionata la sola Juventus. “Le intercettazioni, i manoscritti (incluso il “Libro Nero di FP”), la documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Torino non coinvolgono direttamente tali societa’” si legge nelle motivazioni della procura che poi aggiunge: “Non puo’ esservi alcuna sistematicita’ da contestare in una singola operazione (prima considerazione). Una condanna di Parma, Novara e Pescara per il mero “contatto” con la FC Juventus S.p.A. risulterebbe ingiustificata (seconda considerazione) in assenza di prove oggettive della violazione, non vista dal lato della FC Juventus S.p.A., ma appunto da quello delle deferite qui trattate. Prova che, proprio con riguardo alle citate societa’, non e’ rinvenibile nella documentazione prodotta dalla Procura federale. Il tutto senza considerare la rilevanza per la sola FC Juventus S.p.A. dei principi contabili internazionali indicati dalla Consob, che non trovano invece applicazione (nei medesimi termini) per le societa’ italiane non quotate”. “Ma, allora – prosegue – il sospetto che eventualmente puo’ inferirsi con riguardo alle suddette societa’ non e’ sufficiente a determinare una condanna. Tanto piu’ in riferimento a contestazioni che nel ricorso per revocazione appaiono sostanzialmente abbandonate dalla Procura federale. Ci si riferisce agli scambi di giocatori direttamente intervenuti tra societa’ diverse dalla FC Juventus S.p.A., in particolare gli scambi diretti tra Pescara e Parma o tra Sampdoria e Chievo Verona (quest’ultimo addirittura estromesso dal Figc giudizio), che originariamente erano stati inclusi nel deferimento come capo di incolpazione, e che poi non risultano piu’ citati nel ricorso per revocazione, ne’ ulteriormente sostenuti da evidenze documentali ulteriori. Depotenziandosi, dunque, la tesi accusatoria anche per tale oggettiva ragione”, si legge.

Tutti sapevano
Nel processo sportivo a carico della Juventus per la questione plusvalenze “c’e’ una aggravante distintiva rispetto a qualunque precedente: proprio con specifico riguardo alla FC Juventus spa, colpisce la pervasivita’ ad ogni livello della consapevolezza della artificiosita’ del ‘modus operandi’ della societa’ stessa”. Lo afferma la Corte Federale della Figc nelle motivazioni della sentenza sportiva culminata con la penalizzazione (-15) inflitta al club bianconero. “Dal direttore sportivo di allora (Paratici) – si legge nel documento – all’allora dirigente suo immediato collaboratore (Cherubini). Dal presidente del consiglio di amministrazione (Agnelli) a tutto il consiglio stesso (citato come consapevole dal medesimo Agnelli). Sino ancora all’azionista di riferimento e all’amministratore delegato (Arrivabene) e ancora passando per tutti i principali dirigenti, inclusi quelli aventi competenza finanziaria e legale. In alcuni casi, con una consapevolezza a tutto tondo dell’artificiosita’ delle operazioni condotte. In altri casi, con una consapevolezza piu’ superficiale o magari persino di buona fede (ci si riferisce anche all’allenatore della squadra), ma comunque in grado di far dire che tutti fossero direttamente o indirettamente coscienti di una condizione ormai fuori controllo”, evidenzia la Caf.

“Bilanci semplicemente non sono attendibili”
“Tutte le plusvalenze generano effetti positivi sul bilancio dell’esercizio nel quale si realizzano (plusvalenze) ed effetti negativi (ammortamenti), di pari ammontare cumulato, negli esercizi successivi, di talche’ l’affermazione della compensazione degli effetti sul piano economico e patrimoniale nel corso degli anni e’, per un verso, irrilevante e, per altro verso, inidonea ad attribuire carattere di liceita’ ad una plusvalenza artificiale. Al contrario, sostenere che in ogni caso gli effetti si compensano nel medio termine, un quadriennio o quinquennio, equivale a dichiarare che i bilanci degli esercizi compresi nell’intervallo temporale di riferimento non sono veritieri, in quanto tutti affetti da operazioni che hanno manipolato la distribuzione temporale dei risultati economici, mancando di qualsiasi rappresentazione della sostanza dei fenomeni economici e non rappresentandone fedelmente gli effetti”. E’ un altro passo delle motivazioni della sentenza con cui il 20 gennaio scorso la Caf ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus a conclusione del processo sulle plusvalenze.