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La fecondazione artificiale (parte seconda)

VINCENZO NICOLA CASULLI - Di conseguenza, si prospettano problemi di riconoscimento in Italia di atti di nascita o provvedimenti di adozione stranieri. La giurisprudenza di legittimità in materia ha affermato che il riconoscimento di un provvedimento straniero in materia di adozione deve superare il giudizio di compatibilità con i principi di ordine pubblico. Un recente arresto della Corte di legittimità (Cass. Civ. Sezioni Unite. n. 12193/2019) ha definito la nozione di ordine pubblico, come l’insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico.

Appare evidente lo sfavore del legislatore italiano per l'adozione legittimante per le coppie dello stesso sesso. Tale scelta rappresenta tuttavia il legittimo esercizio della potestà discrezionale del nostro Stato di regolare i rapporti giuridici in una determinata materia. Pur dovendosi considerare il concetto di ordine pubblico alla luce delle fonti di diritto anche internazionali e della giurisprudenza della CEDU, rimane legittima la riserva agli stati sulla modalità di garanzia dei principi fondamentali individuati (art. 9 Carta di Nizza e art. 12 Convenzione EDU). 

Dall’altro lato occorre tener conto dell'art. 24 Convenzione dell'Aja del 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con L. n. 476 del 1998, secondo cui il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato dagli Stati membri solo se esso sia manifestamente contrario all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore. In presenza di tali differenti orientamenti giurisprudenziali, il riconoscimento dello status filiationis si presenta dunque destinato ad avere diverse estensioni.