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Superbonus, più controlli su chi non rispetta i criteri

Chiarimenti

Le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate sugli "indici di diligenza", cioè dei criteri che se rispettati escludono controlli sui bonus edilizi

Chi non rispetta determinati criteri sarà più soggetto a controlli sui crediti fiscali. Parola dell’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato oggi alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis. In particolare, nella circolare n.33 /E l’Agenzia ha fornito alcune specifiche sugli obblighi in capo agli acquirenti dei crediti d'imposta, stabilendo degli "indici di diligenza", cioè dei criteri che se rispettati escludono controlli sui bonus edilizi, al contrario potrebbero indurre a controlli più incisivi. Tra i criteri l'incoerenza reddituale, l'incoerenza tra valore credito e il profilo finanziario del cliente, la sproporzione tra l'ammontare crediti ceduti e il valore dell'unità immobiliare e la mancata effettuazione dei lavori. 

La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche di cedere i crediti ai "correntisti" (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni. Con l’occasione vengono date istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitore e cessionario

Il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d'imposta si considera responsabile in solido con il beneficiario della detrazione, se ha operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l'ipotesi di colpa lieve. Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate sono descritte alcune ipotesi "esemplificative e non esaustive" in cui sussistono il dolo e la colpa grave. Il dolo ricorre "quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest'ultimo abbia preventivamente concordato con l'asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all'acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente".

La colpa grave ricorre "quando il cessionario abbia omesso, in termini "macroscopici", la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l'asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati)".

Come rimediare in caso di ritardi ed errori nella comunicazione

Con l’occasione vengono date istruzioni anche per la gestione di ritardi ed errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della "remissione in bonis", istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022, versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita. Cosa si può fare invece in caso di errore nella comunicazione? Se l’errore è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l'errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.