Si moltiplicano i casi di veicoli senza più padrone anche per i molti decessi legati al Covid.Chi li deve rimuovere? Rischiano anche i condòmini
Si moltiplicano i casi di veicoli senza più padrone anche per i molti decessi legati al Covid.Chi li deve rimuovere? Rischiano anche i condòmini
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Cosa succede a un’auto abbandonata? Chi la deve rimuovere? Chi deve pagare le eventuali spese? Come si può fare per non subire sanzioni? Un tema evergreen che ha impegnato, negli anni, giurisprudenza e interpreti ma che torna alla ribalta (anche delle cronache) in questi tempi di pandemia, dove si moltiplicano i casi di veicoli senza più padrone per i molti decessi legati al Covid.
Qui i problemi di carattere ambientale s’intrecciano. Un veicolo fuori uso è infatti considerato un rifiuto se il proprietario se ne disfa o se è destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta autorizzato. Lo stesso vale se risulta in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata e non cancellato dal Pra.
Conferimento ai centri di raccolta
Se non è ancora un rifiuto, è solo un veicolo fuori uso non ancora a “fine vita” e per rimuoverlo da «aree a uso pubblico» gli organi di polizia azionano la procedura prevista dal Dm 460/1999: accertano, cioè, che sul veicolo non penda denuncia di furto e dispongono il conferimento provvisorio a un centro di raccolta (articolo 5 del Dlgs 209/2003). A questo proposito, anche strade o aree private destinate a uso collettivo sono «a uso pubblico» (articolo 2, comma 1 del Codice della strada) perché utilizzate per esigenze di interesse generale e non private del singolo (Consiglio di Stato 7092/2019).
Se invece l’auto, la moto o altro veicolo sono fuori uso in evidente stato di abbandono su strade pubbliche o private «comunque soggette a uso pubblico», diventano un rifiuto urbano come stabilito dall’articolo 183 del Codice ambientale, il Dlgs 152/2006. E se contengono ancora olio minerale, batteria al piombo e liquido antigelo sono anche rifiuti pericolosi.
Obbligo rimozione dei rifiuti abbandonati
Le regole generali (articolo 192, Dlgs 152/2006) prevedono, previa ordinanza del sindaco, l’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dei luoghi per l’autore dell’abbandono, in solido con il proprietario dell’area (o titolare di altro diritto reale o personale di godimento) solo però se questi è responsabile, anche a titolo di colpa. L’ordinanza di rimozione ha natura amministrativa di carattere ripristinatorio e non sanzionatorio. Quindi, si ritiene che l’obbligo di rimuovere e smaltire il rifiuto si trasmetta agli eredi del deceduto autore dell’abbandono, ai quali vanno addebitate le spese sostenute dal Comune.