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Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione

Con Chirografo del 27 giugno 1942 il Nostro Predecessore di venerata memoria Pio XII erigeva nella Città del Vaticano l’Istituto per le Opere di Religione, con personalità giuridica, assorbendo in esso la preesistente «Amministrazione per le Opere di Religione», il cui Statuto era stato approvato dallo stesso Sommo Pontefice il 17 marzo 1941 e che traeva la sua prima origine dalla «Commissione ad pias causas» costituita dal Sommo Pontefice Leone XIII nel 1887.

Egli, inoltre, con successivo Chirografo del 24 gennaio 1944, stabiliva nuove norme per il regime dell’Istituto stesso, demandando alla Commissione Cardinalizia di Vigilanza dell’Istituto di proporre le modifiche allo Statuto del 17 marzo 1941 che, per l’esecuzione del Chirografo in parola, fossero apparse necessarie.

Come noto lo scorso 8 agosto 2019, allo scopo di continuare ad adeguare sempre meglio le strutture e l’attività dell’Istituto alle mutate esigenze dei tempi, facendo ricorso, in particolare, alla collaborazione e alla responsabilità di laici cattolici competenti, avevo approvato alcune modifiche, ad experimentum per due anni, allo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione, con il quale San Giovanni Paolo II, con Chirografo del 1° marzo 1990, aveva dato una nuova configurazione a detto Istituto conservandone il nome e le finalità.

Al termine di questo periodo, desidero ulteriormente rinnovare lo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione per renderlo coerente con le più moderne esigenze organizzative nonché con le esigenze operative che quotidianamente si pongono nell’attività dell’Istituto. In particolare, la riforma dello Statuto risponde alla necessità di definire in modo chiaro e netto le aree di rispettiva competenza e responsabilità degli organi dell’Istituto maggiormente coinvolti nella sua gestione (strategica e operativa) pur nello spirito di stretta e leale collaborazione che deve contraddistinguere i due organi.

1. Scopo dell’Istituto è di provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.

2. L’Istituto ha personalità giuridica canonica pubblica e sede nello Stato della Città del Vaticano. Per eventuali controversie il foro competente è quello dello Stato della Città del Vaticano.

3. Sono Organi dell’Istituto:

‐ La Commissione Cardinalizia

‐ Il Prelato

‐ Il Consiglio di Sovrintendenza

‐ Il Direttore Generale

4. La Commissione Cardinalizia è composta di cinque Cardinali nominati ad quinquennium dal Sommo Pontefice e confermabili una volta.

Essa vigila sulla fedeltà dell’Istituto alle norme statutarie secondo le modalità previste dallo Statuto.

5. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, rimane in carica per cinque anni e può essere confermato una volta. Segue l’attività dell’Istituto, partecipa in qualità di Segretario alle adunanze della Commissione stessa e assiste alle riunioni del Consiglio di Sovrintendenza. Ha, inoltre, la funzione di assistere in loco amministratori e dipendenti a governare e operare secondo i principi fondanti dell’etica cattolica ed in coerenza con la missione dell’Istituto.

6. Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile della definizione e approvazione delle linee strategiche e delle politiche dell’Istituto nonché della supervisione sul rispetto delle stesse. Esso è composto di sette membri di riconosciuta esperienza economico-finanziaria e di provata affidabilità, in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa. I componenti, nominati dalla Commissione Cardinalizia, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.

7. La rappresentanza legale dell’Istituto spetta al Presidente del Consiglio di Sovrintendenza.

8. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Sovrintendenza, con propria determinazione, sulla base di una rosa di almeno tre candidati idonei. La nomina del Direttore Generale è approvata dalla Commissione Cardinalizia.

Il Direttore Generale, che può essere assunto a tempo indeterminato o determinato, è responsabile della direzione e del controllo, di tutte le attività concernenti l’amministrazione, la gestione e l’organizzazione dell’Istituto, nonché dell’assunzione e della gestione del personale.

Il Direttore Generale può attribuire a uno dei Dirigenti la funzione di Vicedirettore affinché lo sostituisca nelle sue mansioni di amministrazione e gestione ordinarie dell’Istituto in caso di assenza, impedimento o su delega.

9. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno, nominato dalla Commissione Cardinalizia su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta.

Stabilisco, inoltre, che questo Chirografo venga pubblicato sul quotidiano L’Osservatore Romano assieme al nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione che, da Me approvato, entrerà in immediato vigore a partire da detta pubblicazione, e che successivamente entrambi vengano contemporaneamente inseriti negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 30 gennaio dell’anno 2023, decimo del nostro Pontificato.

FRANCESCO

[00393-IT.01] [Testo originale: Italiano]