Arrivano le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e  associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di  Bilancio (Legge n. 197/2022). Con la circolare n. 6/E di oggi, le Entrate forniscono ulteriori  chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del  13 e del 27 gennaio 2023. In particolare, la circolare di oggi contiene indicazioni sulla  regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e  sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio  anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi  pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione,  reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale. 

Irregolarità formali, sanabile l’invio tardivo delle e-fatture – La circolare chiarisce che si  considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di  Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente  incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo  stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente  memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta. 

Il nuovo ravvedimento speciale – Il documento di prassi contiene chiarimenti anche sul  “ravvedimento operoso speciale”, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, che  consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate  relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.  Sull’argomento, in particolare, l’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le  violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale)  purché non siano già state contestate.  

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – La legge di Bilancio  ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di  accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sull’argomento la  circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n.  600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite  adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di  ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta  la comunicazione dell’esito del controllo.